USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA)
OBBLIGO PER LAVORATORI, UTENTI E VISITATORI
dal 22 giungo 2022 (scadenza Ordinanza Ministero Salute), al 30 settembre 2022
RAZIONALE GIURIDICO
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. (22G00082) (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2022
Art. 11. Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
All’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 2, secondo periodo1, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ((Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita’ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017