Aggiornamento Protocollo anti COVID-19
16 Giugno 2022
Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Come da ORDINANZA MINISTERIALE del Ministero della Salute del 15.06.2022, Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. I responsabili delle strutture di cui sopra sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Certificato verde c.d. green pass rafforzato LAVORATORI
Rationale giuridico legislativo
Rif. DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 (Testo multivigente)
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128
Art. 4-ter
(Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
- c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita’ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita’ lavorativa con contratti esterni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1.
- I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei
presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44~art1bis
Certificato verde c.d. green pass ACCOMPAGNATORI
Rationale giuridico legislativo
- Rif: DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (testo multivigente)
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (GU n.96 del 22-04-2021)
Art. 2-bis
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
- E’ consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonche’ agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche’ dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.
La direzione sanitaria della struttura e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 – Normattiva
- Covid-19, tabella delle attività consentite. Governo Italiano.
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA)
OBBLIGO PER LAVORATORI, UTENTI E VISITATORI
dal 22 giungo 2022 (scadenza Ordinanza Ministero Salute), al 30 settembre 2022
RAZIONALE GIURIDICO
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. (22G00082) (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2022
Art. 11. Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
All’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 2, secondo periodo1, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
1 2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ((Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita’ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017)).
La Direzione Sanitaria